Validità valutazioni in DaD e riunioni degli OO.CC.
Come da circ. 335, si informano gli interessati, e in particolare l’utenza, che la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, all’art 87 comma
3-ter, prevede che “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
Alla luce di quanto suesposto, assume piena rilevanza giuridica la valutazione espressa in D.A.D. (didattica a distanza) ai fini della valutazione finale degli apprendimenti degli alunni, sia nel Primo che nel Secondo ciclo di istruzione.
Analogamente, in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29-4-2020, la conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) aggiunge all’art. 73 il comma 2-bis, in cui si dispone che “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
In tal modo, quindi, assume piena validità quanto deliberato nelle riunioni degli Organi collegiali che sono state convocate in modalità videoconferenza (“a distanza”), anche qualora non fosse stata prevista un’autoregolamentazione interna all’Istituzione scolastica che comunque, dal canto suo, la scuola aveva già regolamentato.