Uso di telefoni e social network a scuola
Si raccomanda alle famiglie e agli studenti di porre una particolare attenzione sull’utilizzo delle tecnologie informatiche. Da anni, grazie al lavoro del referente contro il bullismo e il cyberbullismo, la scuola è attiva nella prevenzione dalle dipendenze e, tra esse, un’attenzione specifica va riposta nelle dipendenze dal web, dai social netork e dal cattivo (e potenzialmente illecito) uso di cui se ne può fare. E’ di primaria importanza che anche le famiglie sostengano la scuola nel far comprendere quali siano i potenziali pericoli dell’uso, spesso troppo disinvolto, dei social network (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Twitter…).
Si ricorda che:
1. l’uso del cellulare a scuola è vietato per legge già dal D.M. 30/2007 e che quindi il suo eventuale utilizzo da parte degli studenti, per ragioni non legate alla didattica e quindi su autorizzazione espressa del docente in aula, è un illecito. Già il decreto sopra citato, oltre 10 anni fa, riportava come l’uso indiscriminato e non autorizzato del cellulare a scuola rappresentasse il “…dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri”;
2. il D.P.R. n. 249/1998 dà alle singole istituzioni scolastiche il potere di regolamentare le sanzioni legate all’uso improprio e non autorizzato del telefono cellulare a scuola; in particolare, l’art 17 del Regolamento di disciplina della scuola stabilisce, dopo un primo rimprovero verbale, sanzioni fino alla sospensione: “nei casi di utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, sospensione, a seconda dei casi anche per più di 15 giorni […] ed eventuale segnalazione alle autorità competenti per violazione vigente normativa sulla privacy”. Quindi, qualora gli studenti postino sui social network, qualunque materiale, anche non inerente le attività scolastiche, in orario di scuola, sarà avviato il procedimento disciplinare a loro carico, con irrogazione della sanzione disciplinare conseguente e, nei casi previsti da legge, ne sarà fatta comunicazione all’autorità competente;
3. le stesse uscite didattiche sono attività didattica e orario scolastico a tutti gli effetti e dunque ivi valgono le medesime regole già note sulla pubblicazione di foto, meme, stati, stories… Se verranno pubblicati materiali non congruenti con l’attività didattica in essere e/o dai contenuti denigratori nei confronti dei compagni, personale scolastico o della scuola stessa, si procederà alla segnalazione alle autorità competenti;
4. non è possibile pubblicare sui social network foto e/o video di persone se non esplicitamente autorizzati da esse, poiché configura ipotesi di reato per violazione della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03): non è plausibile, a personale discolpa, la cancellazione di foto/video incriminati dal proprio telefonino poiché, una volta postata e diffusa, un’immagine può raggiungere chiunque nel mondo, risultando lesiva della privacy e/o della dignità della persona raffigurata. Tali rappresentazioni multimediali non vengono eliminate dai server gestori, dove infatti la Polizia Postale li va a reperire qualora il danneggiato sporga, come suo diritto, una denuncia. In base alla Legge 71/17, nei casi meno gravi, il Questore può convocare il minore “unitamente ad almeno un genitore […] per un ammonimento”. Resta il fatto che gli stessi minori di età superiore agli anni 14 e le loro famiglie possono ricadere nei reati di cui agli articoli 594-595-612 del Codice Penale e all’art. 167 del D.Lgs 196/2003 sulla privacy;
5. le messaggerie e i gruppi di Whatsapp, Telegram, Messanger o simili sono altrettanto deleterie: qualora la scuola abbia notizia di chat esercitate in orario scolastico, provvederà con i procedimenti disciplinari suddetti. Qualora, inoltre, la scuola venga a conoscenza di contenuti denigratori, scritti nelle chat, nei confronti della scuola e/o del personale o degli studenti, provvederà a tutelare la propria integrità e la propria immagine nelle sedi giudiziarie competenti;
6. è opportuno che i genitori esercitino il controllo sul materiale che i figli pubblicano sui social. Smartphone e social network possono essere utilizzati solo se maggiorenni, quindi esiste, in caso di procedimento, una specifica “culpa in educando” stabilita dall’art. 2048 del Codice Civile ed i genitori potranno essere chiamati a rispondere delle eventuali violazioni, anche penalmente. Il fatto illecito commesso dal minore, infatti, viene collegato a una colpa dei genitori nel vigilarlo e da una trascuratezza nell’educazione, doveri che competono agli esercenti la responsabilità genitoriale secondo l’art. 316 del Codice Civile.
Si confida nella collaborazione delle famiglie nel processo condiviso di crescita ed educazione delle giovani generazioni, per prevenire fenomeni di cyberbullismo ed evitare rischi e conseguenze, anche penali, dell’uso improprio dei social.