Ultima modifica: 6 Gennaio 2017

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI a.s. 2016/2017

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. all’ingresso dell’edificio ;
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
3. durante i cambi di turno tra i docenti
4. durante l’intervallo/ricreazione;
5. durante uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
7. durante la pausa pranzo;
8. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, la responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile e dall’art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312.

1. VIGILANZA DALL’INGRESSO NELL’EDIFICIO

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolasticoall’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano,si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (8.15).Gli alunni che per motivo di trasporto sono tenuti ad entrare nell’edificio scolastico prima del suono della prima campanella , dovranno sostare presso la bidelleria sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 , ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolasticonon si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.
Per le ragioni esposte è obbligatorio ammettere in classe gli studenti al loro arrivo, indipendentemente dall’entità del ritardo;ugualmentenon è consentito allontanare uno studente dall’aula, senza l’autorizzazione del dirigente,poiché l’obbligo di sorveglianza resta sempre in capo al docente a cui è affidata la classe.
Si deve, inoltre, evitare che gli alunni escano, durante le ore di lezione, in numero superiore a uno per classe; è opportuno anche vigilare sui tempi di assenza dalla classe, segnalando eventuali anomalie. Quando la classe svolge attività laboratoriale o palestra il docente provvederà a far chiudere a chiave la rispettiva aula.

3. VIGILANZA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI
Fermo restando che il docente in servizio nell’ora precedente deve attendere il cambio del collega in classe , per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti,i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, sorvegliando il piano di loro competenza.
Il docente che non ha lezione nell’ora successiva è tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio; qualora l’attesa risulti superiore ai 5 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la segreteria del ritardo. Il docente che ha lezione nell’ora successiva, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.
La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.
A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno,di recarsi tempestivamente in classe. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. I collaboratori scolastici,all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti,debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. 
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe, dandone, nel contempo, avviso ai docenti che hanno dato disponibilità alla sostituzione di colleghi , all’Ufficio di Presidenza, tramite l’Ufficio di Segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE.
La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, sarà assicurata dai docenti in servizio nella classe ( 3^ , 5^e 6^ ora) con la seguente modalità :

-nelle aule 2,3,4,6,7,8,9,10,13,14 la sorveglianza dovrà essere esercitata in classe e nello spazio antistante la stessa.

– nelle aule 1,5,11 e12 la sorveglianza dovrà essere esercitata in classe e nello spazio antistante la stessa e anche l’accesso ai bagni antistanti.

– la sorveglianza nel piazzale nord sarà esercitata da uno dei due insegnanti in compresenza ( ITP, SOSTEGNO)

– la sorveglianza sui pianerottoli-scale sarà esercitata dai collaboratori scolastici.

 

5. VIGILANZA DURANTE L’USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.
Al fine di regolamentarel’uscita degli alunni dall’edificioscolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano,si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla classe.

 

6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

 

7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE.

Per i viaggi d’istruzione e le visite guidate approvate dagli organi collegiali e ratificate dal decreto del Dirigente Scolastico, la vigilanza sugli alunni durante il loro dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. I docenti dovranno preventivamente acquisire ,all’inizio dell’anno scolastico,un consenso dagli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni espresso e firmato su apposito modello fornito dalla segreteria.

Per tutto il resto si fa riferimento al regolamento di Istituto.