Pubblicazione esiti scrutini on-line
Premessa:
– “i voti scolastici ed in genere ogni dato relativo agli esiti del processo di istruzione non sono dati sensibili, soggetti a speciali tutele” (Newsletter Garante 12 8.6.2000);
– “per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti” (Vademecum Garante anno 2010 – La privacy sui banchi di scuola)
– “…gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione.” (Vademecum Garante anno 2013 e Vademecum Garante anno 2016)
– “nessuna norma del codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile” (Comunicato stampa Garante 14/6/2005)
– “è necessario che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti”.
Per evitare assembramenti in relazione alle vigenti disposizioni sanitarie e in relazione al regime congiunto di privacy e trasparenza, si potrebbe disporre la pubblicazione degli esiti degli scrutini sull’albo pretorio on-line della scuola, con le seguenti regole generali:
– Pubblicazione solo all’Albo pretorio: non si consente la pubblicazione in altre aree del sito, come news o Amministrazione trasparente, i cui documenti possono essere oggetto di indicizzazione
– Pubblicazione per 15 giorni: non si prevedono tempi di pubblicazione più lunghi, in modo da sottostare alla normativa, integrata nel DLgs 196/30 dal Reg.UE 679/16, sul c.d. diritto all’oblio.
La successiva NM 9168 del 9-6-20 richiede, però, una gestione differenziata degli esiti di classe e personali per l’a.s. 2019-20, per cui la pubblicazione viene distinta tra documenti di classe (da pubblicare in visione in un’area comune) e documenti personali (tra cui il documento di valutazione e gli eventuali Pai) da pubblicare solo nell’area accessibile alla singola famiglia.
Si raccomanda alle famiglie, stante il Comunicato stampa del Garante del 14/6/2005 che prevede la possibilità di “trarne notizia prendendo appunti per usi personali”, la sola fruizione ad uso personale dei dati, in regime di conoscibilità e trasparenza, e di evitarne in ogni modo l’impropria diffusione a terzi che sarebbe, in caso di violazioni, sanzionabile.